Regolarmente registrato secondo le normative vigenti.
art. 1. È costituito il Coro Polifonico San Faustino Perugia, senza fini di lucro.
art. 2. Il Coro Polifonico San Faustino Perugia è formato da cantanti dilettanti, ma ne possono far parte anche professionisti.
art. 3. Gli scopi del Coro sono:
- un’attiva presenza musicale nel contesto socio-culturale, promuovendo iniziative opportune per la valorizzazione delle tradizioni locali e la diffusione del patrimonio musicale, particolarmente corale, di qualsiasi nazionalità, stile, epoca;
- prestare servizi liturgici, organizzare concerti, rassegne, concorsi, corsi didattici, seminari, convegni ed altre manifestazioni a diversi livelli;
- promuovere scuole di canto, soprattutto per ragazzi della scuola dell’obbligo, quale prima formazione ed educazione all’arte musicale. Auspicabile un “Coro Voci bianche di San Faustino Perugia”;
- curare pubblicazioni, informazioni, edizioni nastro-discografiche biblioteche, archivi;
- stabilire relazioni con Enti pubblici, amministrativi, culturali, Artistici, turistici, scolastici, editoriali, per l’attuazione degli scopi previsti;
- sviluppare rapporti e collaborazioni con organizzazioni similari, italiane e straniere, su basi di reciprocità.
art. 4. Il Coro Polifonico San Faustino Perugia, nel tempo, potrà fregiarsi di altre denominazioni, restando ferme tutte le disposizioni statutarie.
art. 5. Il Coro Polifonico San Faustino Perugia, da qui in avanti soltanto Coro in luogo della denominazione completa, ha sede in Perugia
art. 6. Gli organi del Coro sono:
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Consiglio direttivo;
- il Consiglio amministrativo;
- il Consiglio logistico;
- il Consiglio di propaganda;
- il Consiglio di disciplina;
- il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Faustino in Perugia;
- il Collegio dei sindaci;
- l’assemblea generale dei cantori;
- l’assemblea degli “Amici del Coro”;
- l’assemblea generale.
Il Presidente
art. 7. Presidente onorario e naturale del Coro è il parroco di San Faustino, che ha voce particolare ed autorevole. Egli però esercita ordinariamente, la funzione di presidente effettivo a mezzo di persona eletta dall’assemblea generale. Di seguito con il termine “Presidente” si intenderà il rappresentante eletto dall’assemblea generale; in caso contrario verrà usata la denominazione parroco di San Faustino.
art. 8. Il presidente del Coro è presidente anche dell’assemblea “Amici del Coro”, ne convoca le riunioni ed incontri di cui e motore, promuove iniziative, ed assegna compiti specifici per la buona resa della presenza corale nell’ambiente cittadino e fuori.
art. 9. Il presidente ha la rappresentanza ufficiale del Coro.
L’ Assemblea Generale
art. 10. L’assemblea generale è composta da tutte le persone fisiche che compongono gli organi citati nel precedente art. 6.
art. 11. L‘assemblea generale viene convocata in via ordinaria dal Presidente ogni anno nel mese di ottobre, in via straordinaria ogni qualvolta venga richiesta dalla meta più uno dei componenti l’assemblea dei cantori, o per motivi di necessita dall’unanimità di uno qualsiasi degli organi collegiali.
art. 12. La convocazione dell’assemblea generale avviene con 10 (dieci) giorni di anticipo, precisando data, ora, luogo della riunione in prima e seconda convocazione, con allegato ordine del giorno.
art. 13. L’assemblea generale è valida in prima convocazione se sono presenti i due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione se viene raggiunta la meta più uno. Un’eventuale terza convocazione raggiunge la validità qualunque sia il numero dei partecipanti.
art. 14. L’assemblea generale:
- nomina il presidente effettivo;
- discute e ratifica i consuntivi dell’attività annuale del Coro presentati dai vari organi collegiali;
- programma in linea di massima l’attività dell’anno;
- organizza la vita interna, eleggendo i componenti dei vari consigli, ove non sia diversamente indicato dal presente statuto;
- elegge il segretario.
art. 15. Per tutte le delibere è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti. Per modificare lo statuto e necessaria la maggioranza assoluta – metà più uno – degli aventi diritto. Non sono ritenute valide eventuali deleghe.
Segretario
art. 16. Il Coro ha un suo segretario, che redige i verbali delle varie attività, cura la corrispondenza, prepara le relazioni, tiene il diario ove vengono annotati gli avvenimenti che riguardano la vita del Coro. Il segretario può scegliersi un collaboratore ove le sue mansioni dovessero risultare particolarmente gravose.
Il segretario inoltre custodisce la sede, i beni in essa contenuti e cura la conservazione degli archivi.
Consiglio direttivo
art. 17. Il Consiglio direttivo è formato dal Direttore, dal Presidente, dal parroco di San Faustino, da un rappresentante del Consiglio di disciplina, uno del logistico, uno dell’amministrativo, uno del consiglio di propaganda, dal segretario, dai quattro Capicoro, rappresentanti dei cantori eletti direttamente dall’assemblea degli stessi.
art. 18. Il Consiglio direttivo, d’intesa con i cantori, è interessato a dare la guida di impostazione generale del gruppo corale sotto il profilo umano e sociale. Il Consiglio direttivo stabilisce, coordina ed attua il lavoro corale, fissando programmi, scadenze collaborazioni con altre associazioni corali, strumentali ed organizzative nonché con singoli musicisti.
Consiglio amministrativo
art. 19. Il Consiglio amministrativo, eletto dall’assemblea generale, è composto da tre persone: un cassiere e due collaboratori. Il cassiere ed almeno un collaboratore dovranno essere eletti tra i cantori.
art. 20. Il Consiglio amministrativo, quando se ne presenti la necessità e d’intesa con i cantori, stabilisce una quota mensile che deve essere versata da tutti i membri del Coro. Elabora inoltre ipotesi per il reperimento di fondi, anche sollecitando amici e conoscenti. Le ipotesi, se prescelte, dovranno essere seguite nelle varie fasi di attuazione. Il Consiglio amministrativo prende anche gli opportuni contatti nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente legislazione con Enti Pubblici ed Amministrazioni.
art. 21. I membri del Consiglio amministrativo devono tenere sempre chiara la posizione di contabilità su appositi registri. Alla fine di ogni anno di attività corale il Consiglio amministrativo redige un consuntivo economico da sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale.
Il Consiglio logistico
art. 22. Il Consiglio logistico, eletto dall’assemblea generale, è composto da cinque membri, di cui almeno tre facenti parte dell’assemblea dei cantori. Ha funzioni prettamente esecutive, relativamente ai programmi stabiliti dal Consiglio direttivo. Il Consiglio logistico, nel caso in cui si presentassero circostanze di particolare impegno, si avvarrà temporaneamente della collaborazione di altri membri del coro.
Il Consiglio di propaganda
art. 23. Il Consiglio di propaganda è formato da tre persone, anche non cantori, che curano l’immagine e l‘attività del Coro presso l’opinione pubblica, attraverso la stampe ed altri mezzi di informazione.
Il Collegio dei Sindaci
art. 24. Il Collegio dei sindaci, composto da tre persone elette dall’assemblea generale, ha il controllo delle gestione finanziaria Le carica di sindaco non e compatibile con quella di membro del Consiglio amministrativo. I sindaci siano eletti tra i cantori, quali più diretti interessati e maggiormente consapevoli della vita del Coro.
Il Consiglio di disciplina
art. 25. Il Consiglio di disciplina, eletto dall’assemblea dei cantori, è composto da tre membri delle stessa. Questo consiglio ha il compito di segnalare e cercare di risolvere particolari situazioni riguardanti singoli cantori che ostacolassero il normale svolgimento dell’attività artistica e sociale del Coro, e principalmente casi di assenteismo prolungato, noncuranza e superficialità. Il Consiglio di disciplina si riserva inoltre di prendere provvedimenti atti a risolvere i vari casi.
art. 26. Uno dei componenti il Consiglio di disciplina si assumerà il compito di annotare su apposito registro le assenze dei cantori.
art. 27. Tutte le cariche degli organi corali hanno la durata di un anno e sono rinnovabili senza limiti di tempo. Non essendosi rilevata incompatibilità di massima tra le varie cariche sociali una persona può ricoprirne più di una. L’unica incompatibilità esistente attualmente è quella relativa alle cariche di consigliere amministrativo e di sindaco revisore.
Relazioni Coro-Parrocchia
art. 28. Il parroco di San Faustino, pur lasciando larga autonomia alla vita del Coro, come configurato dal presente statuto, ha il diritto ed il dovere di ricordare a tutti, Direttore, Presidente, cantori, amici, collaboratori, le dichiarate finalità (art. 3), riassunte ed integrate nel motto:
FEDE – ARTE – SOCIALITÀ
Inoltre incoraggia nella sfiducia, corregge negli errori, interviene nelle difficoltà; cura la formazione religiosa e morale dei coristi in periodici incontri.
art. 29. Il Parroco (= la Parrocchia) di San Faustino accoglie il Coro, quale gruppo artistico-culturale nato, cresciuto e maturato nei suoi confini, nei locali dell’Ente ecclesiastico, lo aiuta secondo le possibilità della Parrocchia, sollecitando i parrocchiani e promuovendo, d’intesa con il Consiglio direttivo, “giornate del Coro”, ed altre iniziative, secondo le necessita ed opportunità.
art. 30. Il Coro sarà inoltre una presenza viva nella parrocchia di San Faustino, effettuando servizi liturgici in base ad un programma stilato dal Consiglio direttivo ed approvato dall’assemblea dei cantori.
Amici del Coro
art. 31. E’ costituita, insieme al presente statuto, l‘assemblea degli Amici del Coro, per la collaborazione economica, logistica, pubblicitaria, turistica, ecc. Detta assemblea opera in stretta comunione d’intenti con gli organi del Coro. In particolare ciascuno dei membri di tale assemblea è tenuto a dare la sua partecipazione gratuitamente e secondo le proprie possibilità e capacità.
art. 32. I cantori del Coro sono dilettanti (art. 2) e sono ammessi dietro loro richiesta ad un ragionevole periodo di prova e di adeguata preparazione. Durante tale periodo, il Consiglio direttivo valuterà la possibilità di ammissione definitiva del candidato dal punto di vista umano e sociale. Al Direttore è riservato l’insindacabile giudizio dal punto di vista artistico, relativo all’ammissione del candidato tra i cantori.
art. 33. I cantori al momento dell’ammissione definitiva devono dichiarare di conoscere, accettare e rispettare lo statuto del Coro.
art. 34. I cantori che, a giudizio del Direttore e del Consiglio di disciplina, non ottemperano agli impegni assunti, vengono richiamati alla coerenza e, comunque, non ammessi a quelle esibizioni pubbliche in cui la loro presenza sarebbe azione di disturbo alla buona riuscita della prestazione corale.
art. 35. Ogni settore dei coristi ha un suo “Capo Settore, comunemente chiamato “Capo Coro”, che rappresenta la sezione nel Consiglio direttivo e viene eletto dall’assemblea dei cantori.
art. 36. Il tempo dedicato alle prove del Coro non deve ordinariamente essere sottratto per altre attività o riunioni. In casi di vera necessità ed urgenza, però, alcune lezioni possono essere destinate a questioni logistiche, amministrative e simili, cui e comunque opportuno dedicare periodiche assemblee.
art. 37. Il cantore che non mostri impegno e che abbia difficoltà nel seguire il ritmo del Coro esponga la situazione al Direttore per un’opportuna soluzione. Il Direttore ed il Consiglio di disciplina dimettono colui che ha atteggiamenti di noncuranza o che non intende perseguire gli scopi del Coro anche in parte.
art. 38. Ogni cantore, nelle sua disponibilità è tenuto a dare opportuni suggerimenti per il migliore rendimento ed il buon successo del Coro.
art. 39. Tutti i cantori sono invitati a propagandare l’attività del Coro secondo le proprie conoscenze e possibilità.
art. 40. I cantori daranno la massima collaborazione, nell’attenzione, nella formazione tecnica della voce, nell’esercitazione assidua per tenere sempre alta la qualità artistica del Coro.
art. 41. I cantori sono vivamente invitati ad assistere a concerti ed a manifestazioni artistiche per confrontarsi con altre esperienze e quindi migliorare la propria attività.
art. 42. I cantori che non intendono proseguire la vita corale hanno il diritto di presentare le proprie dimissioni, cercando di portare a termine, tuttavia, qualche impegno o servizio precedentemente assunti.
art. 43. Il Coro Polifonico San Faustino Perugia, fondato come Coro di Voci bianche nel 1970 ed organizzato a voci miste nel 1972 dal Maestro Spingola Don Francesco con la collaborazione di Don Ennio Gaggia, parroco di San Faustino in Perugia è affidato ad un direttore accademicamente qualificato, con titolo specifico in “Musica corale e direzione di coro” o in “Polifonia” o in “Canto ramo didattico”. Titoli validi sono anche quelli conseguiti in accademie e scuole autorizzate per il ramo corale o in corsi di perfezionamento in Direzione polifonica. In mancanza di titoli specifici, in via provvisoria si può affidare la direzione del Coro a musicista che dimostri di avere pratica di direzione corale.
art. 44. Attuale Direttore e fondatore del Coro è il maestro Spingola Don Francesco, che resta in carica fino a revoca di sua volontà.
art. 45. Il Direttore ha la piena e completa responsabilità della direzione artistica del Coro. Ogni sua scelta in campo artistico sarà pienamente accettata senza discussione alcuna da ogni componente del coro
art. 46. Nella preparazione del Coro il maestro Direttore può farsi collaborare da un suo vice, o da altre persone da lui ritenute capaci.
art. 47. Il Direttore, direttamente o a mezzo suo delegato, rappresenta il Coro a tutti gli effetti giuridici ed economici. Alla cessazione dell’attività musicale e, insieme, della presenza pastorale del m.° Spingola Don Francesco nella Parrocchia di San Fustino, la rappresentatività giuridica ed economica viene assunta dal parroco pro-tempore della Parrocchia di San Faustino in Perugia.
art. 48. Al Direttore sarà data in deposito una certa somma di cui terrà conto dettagliato, per l’acquisto di partiture, telefonate, spese postali.
art. 49. Il Direttore, d’intesa con i cantori, concorda l’orario, e le modalità delle prove settimanali e le varie richieste di concerti, servizi, prestazioni da accettare.
art. 50. Il Direttore deve tenere conto delle esigenze artistiche, civiche, sociali del Coro in riferimento al fatto che il complesso è composto da dilettanti e non da professionisti.
art. 51. La scelta del Direttore del Coro è fatta dal Parroco di San Faustino in Perugia, sentito il parere di esperti, in particolare del Direttore dell’Associazione diocesana ed Istituto diocesano “Girolamo Frescobaldi”.
art. 52. La nomina del Direttore verrà effettuata dalla assemblea generale del Coro, dopo aver discusso le condizioni di accettazione della carica.
art. 53. Il Direttore che intenda presentare le dimissioni ne darà avviso con almeno un mese di anticipo al Parroco di San Faustino che informerà di conseguenza i cantori e gli amici del Coro. Il Direttore cercherà di portare a termine eventuali impegni assunti in precedenza.
art. 54. Il Direttore che per diversi motivi non riesce a portare avanti il lavoro intrapreso può essere sospeso a tempo determinato o definitivamente dimesso dall’assemblea generale con la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
art. 55. Al Coro possono iscriversi quelle persone che, a giudizio del Direttore e del Consiglio direttivo, hanno qualità vocali ed umane – come dall’insieme del presente statuto – per il gruppo corale
art. 56. Chi si iscrive al Coro, anche come apprendista, deve dichiarare per iscritto di conoscere il presente statuto.
art. 57. L’iscrizione dove essere approvata dal Consiglio direttivo e viene conservata agli atti d’archivio.
art. 58. Il segretario tiene aggiornato il registro degli iscritti al Coro e, in apposita cartella, le domande di iscrizione sottoscritte.
art. 59. All’assemblea “Amici del Coro” possono partecipare quelle persone che, nelle loro stima e simpatia per l’attività del Coro, possono dare la più ampia collaborazione sotto le forme più svariate.
art. 60. Cantori ed Amici del Coro cessano di far parte delle rispettive forme associative o per volontarie dimissioni o per licenziamento d’ufficio. Della cessazione di appartenenza il segretario pone ampia attestazione su registri.
art. 61. Le entrate del Coro sono costituite:
- dai contributi di Enti, Associazioni, Persone;
- dalle eventuali quote di autofinanziamento dei cantori e dei sostenitori;
- da offerte per servizi liturgici e concerti;
- da offerte spontanee della Parrocchia, specialmente in occasione di “Giornate del Coro”;
- da proventi per iniziative varie (lotterie, ecc.);
- da altre forme di oblazioni.
art. 62. L’amministrazione provvede alla suppellettile, agli strumenti necessari per le prove, all’acquisto delle partiture, al riscaldamento. Dall’amministrazione verranno fornite ai coristi le cartelle e le parti corali. Diplomi, coppe, medaglie, quadri, cartelle, parti corali sono di proprietà del Coro.
art. 63. Le spese vive sostenute dai singoli per espletare le attività nell’interesse del Coro, saranno rimborsate dal cassiere.
art. 64. Le iniziative che comportano spesa – stampa, acquisti di materiale, pubblicità, ospitalità a cori od a complessi artistici o singoli musicisti – non possono essere programmate se non si è certi di coprire l’onere finanziario nel corso dell’anno sociale o, comunque, in breve tempo.
art. 65. Le divise dei cantori sono a carico di questi ultimi. Qualora ci fosse la disponibilità nulla vieta che, di comune accordo, si possa provvedere con la cassa del Coro per cantori che si trovassero in particolari condizioni economiche o che siano membri di uno stesso nucleo familiare.
art. 66. Nessuna distribuzione in denaro è consentita dalla cassa del Coro per i singoli cantori (esclusi rimborsi spese vive – vedi art. 63).
art. 67. Ogni provento è destinato al Coro in quanto tale. I cantori che per qualsiasi motivo cessino di essere membri del Coro non possono pretendere restituzioni, rivalse economiche, oggetti, doni, beni di proprietà del Coro.
art. 68. E’ auspicabile affrontare qualche spesa per tenere sempre vive la cordialità, la serenità, lo spirito d’amicizia (cene, trattenimenti, ecc.).
art. 69. Il Coro può acquisire beni patrimoniali, provenienti da lasciti, donazioni, atti di liberalità di Enti, Associazioni e privati.
art. 70. In caso di scioglimento del Coro i beni immobili che si trovano nella Parrocchia di San Faustino saranno devoluti alla medesima; la suppellettile resterà alla proprietà della sede; le partiture e le parti, i registri, i verbali ed altri beni non nominati saranno custoditi negli archivi della parrocchia di San Faustino, sotto la denominazione “Fondo Coro polifonico San Faustino”, con data e anno, anche in previsione di ulteriori possibili riesumazioni di iniziative similari nel medesimo ambiente e nella medesima zona.
art. 71. Il denaro del Coro è depositato su apposito c.c. bancario intestato al Coro. Il Cassiere tiene preciso conto delle entrate e delle uscite su apposito registro. Gli assegni bancari saranno firmati dal Direttore Don Francesco Spingola. A cessazione dell’attività musicale e, insieme, della presenza pastorale del m° Spingola Don Francesco nella Parrocchia di San Faustino, la firma, secondo il presente articolo, viene ad essere quella del parroco pro-tempore della Parrocchia di San Faustino in Perugia.
art. 72. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia